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Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.