A poco più di due mesi di distanza l’AdE, con un nuovo interpello 27 dicembre 2018, n. 130 (cfr. interpello 19 ottobre 2018, n.78/E), precisa nuovamente quali premi di risultato debbano essere considerati meritevoli dell’applicazione del regime fiscale agevolato. Richiamando il concetto già espresso dalla circolare n. 28/E del 2016, l’AdE ha precisato che “il riferimento alla variabilità del premio non deve essere intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì come incertezza nell’erogazione del premio, dal momento che l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta (retribuzione di produttività)”… “il requisito dell’incrementalità costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione,…, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.
Interpello Agenzia delle Entrate risposta 130/2018
27 dicembre 2018 Di