L’Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente sul trattamento fiscale delle somme erogate sotto forma di “welfare aziendale” alle lavoratrici madri.
In particolare, la Società istante, nell’interpello ha rappresento di voler riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda sotto forma di “welfare aziendale”, domadava, quindi, se detto valore soddisfaceva i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 51 del Tuir.
L’agenzia delle Entrate ha negato tuttavia questa possibilità poichè:
a) Non è possibile individuare una ”categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente, quale appunto lo status di maternità;
b) Alla luce dei principi già espressi nella risoluzione n. 55/E del 2020, essendo il piano di welfare alimentato da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti, ha ritenuto che dette somme debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.
Lascia il tuo commento