L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello posto da una ASD in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 36bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” (Agenzia delle entrate, riposta 8 gennaio 2025, n. 2).
L’articolo 36bis del D.L. n. 75/2023 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA.
Con vari riferimenti alla giurisprudenza unionale, l’Agenzia delle entrate sottolinea come agli Stati membri sia consentito esentare dall’IVA un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Dalla medesima giurisprudenza, inoltre, si ricava che, ai fini dell’esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica debba essere fornita da ”organismi senza fini di lucro”.
La norma di cui al citato articolo 36bis fa riferimento agli ”organismi senza fine di lucro”, che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, ”compresi gli enti sportivi dilettantistici” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021.
L’articolo 36bis, nel menzionare gli ”organismi senza fine di lucro” ricomprende in tali enti principalmente quelli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021, che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e, pertanto, fa riferimento principalmente ad enti che sono deputati a fornire come attività principale l’attività sportiva dilettantistica. Tale disposizione ha, dunque, previsto un regime di esenzione applicabile alle prestazioni che l’organismo senza fine di lucro svolge in termini di attività sportive nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, incluse quelle strettamente connesse alle medesime, prevedendo, ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, enti non lucrativi, inclusi quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021.
L’Agenzia chiarisce che nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.
In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Tale previsione deve essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano:
– l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente;
– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.
Nel caso di specie, con un accordo il Comune concede in uso e gestione il Palasport all’istante, per il periodo di un anno, unitamente all’affidamento alla stessa ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport. Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Spettano all’addetto alla gestione dell’impianto, invece, l’impegno a far osservare le norme del disciplinare contenuto nell’accordo e l’assunzione di responsabilità per l’idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva. Inoltre, tale accordo prevede che l’istante sia autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.
Al riguardo l’Agenzia ritiene, dunque, che la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’istante, oggetto dell’accordo, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione IVA prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport’‘.